RILASCIO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI PER
DOCUMENTAZIONE
L’art. 17 del D.L.vo 286/2005 e l’art. 2 del D.M. 07/02/2007 prevedono la possibilità, sulla scorta di idonea documentazione, da parte degli UMC di rilasciare la CQC a quei conducenti in possesso di determinati requisiti alla data del 05/04/2007.
Pertanto con la presente, facendo seguito alla nota prot. 712/SIIT/2 del 17/04/2007 si dettano ulteriori disposizioni inerenti esclusivamente il rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC) per documentazione (senza esami).
A. OBBLIGO DELLA CQC:
Hanno l’obbligo di munirsi della CQC i conducenti che alla data del:
- 10/09/2008 effettuano professionalmente autotrasporto di persone con veicoli per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD;
- 10/09/2009 effettuano professionalmente autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE
La CQC può essere valida per la guida dei veicoli adibiti a:
. solo trasporto cose;
. solo trasporto persone;
. trasporto cose e persone
B. ESENZIONI
Sono esentati dall’obbligo di possedere la CQC , ai sensi dell’art. 16 del D.L.vo 286/2005, dopo le date sopra citate, i conducenti dei:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;
b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze
responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancori immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di
guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci ai fini privati e non
commerciali (si riferisce ai conducenti di veicoli ad uso proprio circolare prot. Div6
29092/23.18.03 del 27/03/2007);
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non
costituisca l’attività principale del conducente
Ulteriori chiarimenti sulle esenzioni perverranno dal superiore Ministero.
C. AVENTI DIRITTO:
Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti che alla data del 05/04/2007, tale data potrebbe essere posticipata al 21/4/2007 come da nota prot. 38090 - file avvisi n.16 del 16/09/2007 - siano :
- Residenti in Italia e già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD alla data del 04/04/07;
- Residenti in Italia e già titolari della patente di guida della categoria C oppure CE alla data del 04/04/07;
- Cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo,
dipendenti di un’impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/07;
- Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nè allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/07.
Si ricorda che possono ottenere la CQC non solo i conducenti titolari di patente di guida italiana ma anche i conducenti in possesso di patente di guida rilasciata all’estero anche se la stessa non è convertibile ma nel rispetto delle modalità riportate al punto H.
Si ricorda inoltre che se la patente presenta sottocategorie il CQC sarà rilasciato per le sottocategorie corrispondenti.
Si ribadisce inoltre che il possesso della patente di categoria “C” può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria “D” qualora questa sia stata conseguita antecedentemente il 01/10/2004 (D.M. 30/09/2003 n. 40T)
D. QUANDO:
I conducenti interessati al rilascio della CQC per documentazione potranno presentare presso gli Uffici della Motorizzazione apposita richiesta sulla base del seguente calendario:
• Dal 06/04/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F;
• Dal 05/07/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G,H,I,J,K,L,M;
• Dal 05/10/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P., Q, R;
• Dal 05/01/2008: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S,T,U,V,W,X,Y,Z
NON si potrà procedere al rilascio della CQC documentale agli eventi diritto dopo il 05/04/2010
La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis del CdS decorre dopo dodici mesi dall’avvio delle procedure ovvero dal 07/04/2008
E. VALIDITA’:
Indipendentemente dalla data di presentazione e di rilascio le scadenze da riportare sulla CQC saranno:
- 09/09/2013 per il trasporto di persone;
- 09/09/2014 per il trasporto cose
Allo scadere della CQC questa dovrà essere rinnovata secondo le modalità previste dal D.L.vo 286/2005 e dal DM 07/02/2007.
Il rinnovo avverrà frequentando un corso di formazione periodica. Questo potrà essere svolto nell’intervallo decorrente da 6 mesi prima della data di scadenza a DUE anni dopo la data stessa.
Qualora il rinnovo avvenga oltre i DUE anni dalla data di scadenza, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, il candidato dovrà superare anche i relativi esami.
Per i titolari di CQC per trasporto persone che prima del 09/09/2013 dovessero
raggiungere i 65 anni di età la scadenza sarà quella coincidente con il compimento del 65° anno di età.
F. DOVE:
La domanda di rilascio del CQC per documentazione potrà essere presentata presso qualsiasi UMC indipendentemente dalla residenza del richiedente o della Ditta da cui dipende.
Eventuali situazioni di trasmigrazione anomale dovranno essere segnalate allo
scrivente.
G. DUPLICATO DEL CQC:
L’art. 5 del DM 7/02/2007 stabilisce che il conducente ha l’obbligo di richiedere anche il duplicato della CQC, se posseduta, nel caso di rilascio di una nuova patente, sia che questa sia conseguita a seguito di esame sia che venga ottenuta per risclassificazione, smarrimento o furto, in quanto la CQC è valida solo se correlata ad una determinata patente e deve riportare espressamente il riferimento al numero della patente posseduta dal titolare.
Pertanto si possono sintetizzare i seguenti casi:
- RILASCIO PATENTE A SEGUITO D’ESAME
A seguito dell’idoneità di un candidato ad una nuova categoria di patente (sia per
estensione che per conseguimento) l’esaminatore inviterà il candidato, all’atto della
consegna del nuovo documento, a presentarsi presso uno degli sportelli UMC per
richiedere il duplicato della CQC consegnando l’allegato 1.
- RICLASSIFICAZIONE PATENTE
Unitamente ai documenti di rito da presentarsi per la riclassificazione della patente
l’utente dovrà presentare contestualmente domanda di duplicato CQC
- SMARRIMENTO/FURTO PATENTE DI GUIDA E CQC
Nel caso che l’utente abbia subito smarrimento/furto sia della patente che della CQC dovrà presentare, secondo le modalità in uso per le patenti, regolare denuncia agli organi di Polizia preposti, i quali non invieranno all’UCO la richiesta di duplicato ma inviteranno l’utente a presentarsi presso un UMC che provvederà, a seguito di espressa domanda corredata dei documenti di rito e della copia della denuncia stessa, ad emettere prima la patente di guida e successivamente la relativa CQC.
La consegna all’utente della patente e della CQC dovrà essere contestuale.
- SMARRIMENTO/FURTO CQC
Se lo smarrimento/furto dovesse interessare solo la CQC per ottenere il duplicato della stessa l’utente dovrà presentare, ad un ufficio UMC, relativa pratica corredata dalla documentazione di rito e dalla copia della denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di Polizia.
In tutti i casi sopra riportati, all’atto della presentazione di richiesta di duplicato di
una CQC dovrà essere rilasciata all’interessato la ricevuta: questa sarà valida per la circolazione quale certificazione sostitutiva (art. 116 comma 15 del D.L.vo 285/92)
H. DOCUMENTAZIONE/TARIFFE:
I conducenti interessati al rilascio della CQC potranno recarsi presso un UMC muniti di un documento di riconoscimento valido, o incaricare i soggetti autorizzati legge 264/91.
Per ottenere una CQC dovrà essere presentata:
a) DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA IN TUTTI I CASI
• Modello TT746C compilato in ogni sua parte;
• Attestazione versamento c.c.p. 9001 pari a € 9,00;
• Attestazione versamento c.c.p. 4028 pari a € 29,24
• 1 foto formato tessera non legalizzata in quanto la CQC non avrà valore di
documento di riconoscimento
Tale documentazione, a seconda dei casi, dovrà essere così integrata:
1) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA E TITOLARI DI PATENTE
ITALIANA:
- Titolari di patente C-CE: fotocopia patente
In questo caso gli uffici UMC rilasceranno una CQC solo per trasporto cose
- Titolari di KD: fotocopia patente e del CAP
In questo caso i titolari di patente D comprensiva anche di patente C
potranno ottenere una CQC avente le seguenti caratteristiche:
- CQC solo cose
- CQC solo persone
-. CQC per entrambe
Gli utenti dovranno specificare sulla richiesta (mod. 746C) quale tipo di CQC
intendano richiedere.
Si precisa inoltre che il conducente in possesso di KD dovrà obbligatoriamente
richiedere anche il rilascio di un KB in quanto la CQC sostituisce solo il KD.
In questo caso l’ ulteriore domanda per il rilascio di un KB dovrà essere corredata da:
- n. 1 attestazione di versamento su c.c.p. 9001 pari a € 9,00;
- n. 1 attestazione di versamento su c.c.p. 4028 pari a € 14,62;
- KD in originale
2) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA MA NON TITOLARI DI PATENTE
ITALIANA
Si devono dividere gli utenti in:
- Comunitari :
- fotocopia della patente posseduta
- Extra comunitari:
- fotocopia della patente posseduta;
- fotocopia del permesso di soggiorno secondo le modalità in uso;
- certificato di residenza riportante la data di acquisizione della residenza in Italia o autocertificazione della stessa
Gli utenti extra comunitari potranno essere in possesso di patente:
• Convertibile in questo caso l’utente dovrà procedere alla conversione della stessa.
Qualora non dovesse effettuare la conversione la CQC sarà valida fino al compimento di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia.
In questo caso dovrà presentare:
- fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa .
• Non convertibile:
La CQC sarà valida fino al compimento di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia.
In questo caso l’utente dovrà presentare:
- fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l’autenticità, l’abilitazione e l’equipollenza alle categorie di patente italiana.
3) CONDUCENTI NON RESIDENTI MA DIPENDENTI DI UNA DITTA CON
SEDE IN ITALIA
- Candidati comunitari: la documentazione sarà integrata con:
- allegato 2 debitamente compilato;
- copia della patente di guida in corso di validità:
- Candidati extra comunitari: la documentazione sarà integrata con:
- allegato 3 debitamente compilato (dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante);
- fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa se convertibile;
- fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l’autenticità, l’abilitazione e l’equipollenza alle categorie di patente italiana se non convertibile
L’Ufficio procederà al rilascio della CQC ma effettuerà gli accertamenti di rito ai sensi del DPR 445/2000 e se questi dovessero essere positivi procederà alla revoca della CQC (all. 4a-4b) da notificare all’interessato. Trascorsi 30 gg.qualora il titolare non provveda alla restituzione della CQC essa dovrà essere cancellata dal Sistema Informatico
Si invitano gli uffici ad utilizzare tassativamente le procedura sopra riportate ed a segnalare allo scrivente eventuali anomalie.
E’ sufficiente presentarsi nei nostri uffici con i documenti sopra citati.